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ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (l’“ACF”) e ne ha disciplinato l’ambito di operatività e la procedura di funzionamento con il regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (il “Regolamento”).

QuattroR SGR S.p.A. (“QuattroR”), in qualità di intermediario, aderisce all’ACF.

L’ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, in cui la proposizione del ricorso da parte dell’investitore è del tutto gratuita e dove sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

L’ACF è competente per le controversie:

– tra investitore al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) ed intermediario;
– relative alla violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza a favore degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico della Finanza (il “TUF”), incluso il servizio di gestione collettiva del risparmio;
– che abbiano ad oggetto la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e, al momento della presentazione del ricorso, non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (anche attivate su iniziativa degli intermediari ed a cui gli investitori hanno aderito);
– per le quali sia stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario, a cui abbia fatto seguito una risposta insoddisfacente all’investitore, ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione di tale reclamo, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

Resta fermo che sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione di categoria ovvero di un procuratore e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro (i.e. 9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.

Il procedimento di composizione extragiudiziale della controversia dinanzi all’ACF si estingue qualora:

i. sui medesimi fatti oggetto del ricorso siano avviati procedimenti giurisdizionali o arbitrali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;;
ii. il ricorrente rinunci al ricorso con atto espresso.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e, fatto salvo quanto previsto nel precedente punto sub ii), è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

In ogni caso resta fermo il diritto dell'investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale della controversia.

QuattroR assicura che gli eventuali reclami ricevuti dall’investitore saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF e che, in caso di mancato accoglimento (anche parziale) di tali reclami, all’investitore saranno fornite adeguate informazioni circa le modalità e le tempistiche per la presentazione del ricorso all’ACF.

Per ogni ulteriore approfondimento sull’argomento, si rinvia al testo del Regolamento